CEDOLARE SECCA SUI NEGOZI
La tassazione
cedolare per le locazioni, introdotta dal 2011 per i soli fabbricati a
destinazione abitativa, viene estesa alle locazioni che interessano una
tipologia di immobili strumentali, i negozi: anche per i canoni provenienti da
tali immobili è quindi possibile evitare la tassazione Irpef progressiva in
favore della tassazione proporzionale nella misura fissa del 21%.
Si tratta
comunque di una possibilità limitata ai nuovi contratti sottoscritti a
decorrere dal 1° gennaio 2019, senza che sia possibile applicare il medesimo
beneficio ai contratti già in corso, la cui tassazione dovrà continuare con le
regole ordinarie.
La cedolare sui negozi
La Legge di
Bilancio per il 2019 stabilisce che “il
canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad
oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di
superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative
pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime
ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare
secca”.
Pertanto, la
possibilità di tassare i canoni al 21% è piuttosto ristretta:
- prima di tutto essa riguarda esclusivamente gli
immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono
adibiti a negozi;
- detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi
se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad
esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può
essere assoggettato a tassazione del 21%);
- il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in
quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati
(in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene
locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente ad un
magazzino di 300 metri quadrati, i canoni potranno essere assoggettati a
cedolare).
Si evidenzia che
la cedolare secca, oltre a rappresentare una modalità alternativa di tassazione
rispetto al regime ordinario dell’Irpef, più gravosa soprattutto per chi dichiara redditi elevati, consente di evitare il pagamento delle imposte indirette a cui sono soggetti
i contratti di locazione, ossia l’imposta
di registro e l’imposta di bollo.
D’altro canto, optando per l’imposta sostitutiva il contribuente rinuncia all’aggiornamento Istat del canone annuo di locazione.
Evidentemente,
trattandosi di una tassazione alternativa del reddito fondiario, essa riguarda
unicamente immobili che siano detenuti da persone fisiche “private”, ossia al
di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.
Solo nuovi contratti
La medesima
Legge di Bilancio precisa anche come tale nuovo regime può riguardare solo i
nuovi contratti, facendo riferimento ai contratti stipulati “nell’anno 2019”
(allo stato attuale si tratta di una disposizione transitoria, in quanto
parrebbe riguardare solo i contratti stipulati quest’anno).
Ma la norma
contiene anche una previsione antielusiva: “Tale
regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla
data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi
soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla
scadenza naturale.”
In particolare,
quest’ultimo passaggio serve ad evitare comportamenti elusivi di coloro che,
avendo un contratto in corso, intendessero risolverlo per stipularne un altro
da assoggettare a cedolare (a meno che la risoluzione non fosse intervenuta
prima del 15 ottobre 2018).
Ovviamente, se
il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti
contrattuali, detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare.
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