Nuove regole per le vendite degli IMMOBILI DA COSTRUIRE

Nuove regole per le compravendite di "immobili da costruire", cioè per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di edifici o loro porzioni, per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare oppure la cui costruzione "non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità".
Il D.lgs. 12/01/2019 n. 14 (Ccii Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) interviene, con importanti innovazioni, sul delicato ambito disciplinato dal D.Lgs. 20/06/2005 n. 122 ed in aprticolare sugli ART. 3,4,5 e 6.
Le nuove norme si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto "immobili da costruire" per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data del 16 marzo 2019.
Pertanto per l'applicazione delle novità così introdotte rileva LA DATA di richiesta del titolo abilitativo.
La prima e più importante innovazione introdotta dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa consiste nel disporre al novellato art. 6 del D. Lgs. 122/2005 che il contratto preliminare "ed ogni altro contratto che ... sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà" di un immobile da costruire " DEVONO ESSERE STIPULATI PER ATTO PUBBLICO O PER SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA".
Ricorrendo il legislatore al verbo "devono" si deve applicare il principio generale, in base al quale "sono nulli gli atti stipulati in una forma diversa da quella prescritta dalla legge".
La nullità in questione è assoluta.

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